Campionamento

Il campionamento rappresenta la fase del processo analitico in cui viene prelevato dalla massa il campione da sottoporre ad analisi.

 

Campione rappresentativo = la composizione del campione è, nella sua globalità, identica a quella del materiale da cui è stato prelevato

 

Campione omogeneo = la composizione del campione è la medesima in tutte le sue parti.

 

Più i campioni sono rappresentativi ed omogenei, inferiore sarà l’errore legato al campionamento.

 

Nel caso specifico delle micotossine, la loro distribuzione all’interno di una massa non è omogenea. Risulta quindi molto delicata ed importante la fase di campionamento per ridurre l’errore del risultato analitico finale.

 

L’entrata in vigore di regolamenti che stabiliscono tenori massimi ammissibili di questi contaminanti ha reso necessaria anche l’emanazione di uno specifico regolamento sulla procedura di campionamento. Attualmente è in vigore il Regolamento CE 401/2006, che definisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari.

 

I singoli campioni elementari, prelevati secondo il numero previsto dal regolamento in funzione della dimensione della partita, possono essere prelevati con 2 modalità:

 

1. Campionamento statico = prelievo da una massa ferma in punti differenziati della stessa.

 

2. Campionamento dinamico = prelievo durante la movimentazione di una massa, di campioni ad intervalli regolari, con tempi definiti in funzione del flusso di avanzamento del materiale.

Normativa

La normativa relativa alla micotossine risulta molto complessa e in continua evoluzione.
La sezione normativa, relativa sia ai prodotti alimentari sia ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali,  è suddivisa secondo il livello di applicazione:
- Unione Europea (con alcune definizioni base sul diritto europeo)
- Italia (per gli alimenti non compresi nella legislazione europea)
- Stati Uniti (livelli guida FDA)
- Normativa a livello mondiale

Diritto dell'UE

Regolamento

Il regolamento è un atto generale e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Esso è direttamente applicabile, cioè crea diritto la cui osservanza si impone immediatamente in tutti gli Stati membri alla stessa stregua di una legge nazionale e senza alcun intervento ulteriore da parte delle autorità nazionali.

Direttiva

La direttiva ha come destinatari gli Stati membri. Il suo obiettivo principale è quello di ravvicinare le legislazioni. La direttiva vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi per realizzare gli obiettivi comunitari nel quadro del loro ordinamento giuridico interno.

Decisione

La decisione è l'atto mediante il quale le istituzioni comunitarie deliberano su casi particolari.

Altri atti

Raccomandazione

La raccomandazione permette alle istituzioni di suggerire una linea di condotta senza creare un obbligo giuridico in capo ai destinatari (gli Stati membri, altre istituzioni e, in alcuni casi, anche i cittadini dell'Unione).

Parere

Il parere è un atto che permette alle istituzioni di pronunciarsi in modo non vincolante, cioè senza imporre un obbligo giuridico ai destinatari. Lo scopo è quello di definire il punto di vista dell'istituzione su una questione.

 

Fonte: www.eur-lex.europa.eu

Normativa UE

Prodotti destinati all' alimentazione umana 

 

Le micotossine sono normate a livello comunitario con il Reg. (CE) N. 1881/2006 relativo ai contaminanti nei prodotti alimentari.

Questo regolamento abroga il Reg. (CE) n. 466/2001 e le successive modifiche.

Le micotossine normate, i tenori massimi (μg/kg) per le diverse matrici e i tempi di applicazione sono riportati nella Parte 2 dell’allegato.

La normativa che regola i limiti di contaminazione delle Fusarium - tossine (Reg.to 1881/2006) è in fase di revisione a seguito delle proposte avenzate dai portatori di interesse e dal Comitato Tecnico UE.
Tale revisione è stata approvata dal Comitato Politico Permanente il 20 luglio scorso.
L'esito dell'incontro è riassunto nel verbale del Comitato Politico del 20 luglio 2007 (summary 20-07-2007), pubblicato nel sito della Comunità: http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/index_en.htm .
Il 28 settembre 2007 è stato pubblicato, nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento 1126/07 che modifica il Regolamento 1881/2006  con i nuovi tenori massimi di Deossinivalenolo, Zearalenone e Fumonisine nei prodotti alimentari.

 

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

 

Le micotossine nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono normate a livello comunitario con i seguenti atti normativi:

-        Direttiva 2000/32/CE (e successive modifiche: Direttiva 2003/57/CE, Direttiva 2003/100/CE)

sulla presenza di Aflatossina B1

-        Raccomandazione del 17 agosto 2006

sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine

 

 

Normativa Italia

CIRCOLARE 9 GIUGNO 1999, N.10

 

La presente circolare riporta i valori massimi ammissibili del Reg. (CE) n.1525/98, ed i valori massimi ammissibili di micotossine indicati in prodotti alimentari dal Ministero della Sanità come “valori guida” per le autorità preposte al controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande.

 

I valori riportati nella circolare sono superati dall’attuale Reg. (CE) 1881/2006, ma restano in vigore per quelle matrici o quelle micotossine non contemplate nel regolamento comunitario.

 

In allegato sono riportate le tabelle con i valori riportati nella circolare, con evidenziati i valori che restano attualmente in vigore.

Livelli guida FDA

Le micotossine sono regolate da FDA (Food and Drug Administration) sotto la sezione 402(a)(1) dell’Atto su Alimenti, Droghe e Cosmetici degli Stati Uniti che considera un alimento adulterato se contiene un veleno aggiunto o sostanze deleterie che lo possono rendere pericoloso per la salute.

Questo statuto permette all’FDA di proibire l’ingresso di cibo adulterato nel commercio fra stati. Le strategie generali usate dall’FDA nell’applicare l’Atto riguardo le micotossine includono: a)la creazione di Livelli di Azione o Livelli Guida per le specifiche micotossine negli alimenti, b) il monitoraggio degli approvvigionamenti di alimento per assicurare la conformità con i livelli stabiliti e c)iniziare appropriate azioni di imposizione contro i violatori.

I livelli di azione sono usati come una guida dagli ispettori di campo dell’FDA per determinare quando è necessario prendere azioni di imposizione contro un produttore, trasformatore o distributore di un alimento. I livelli di azione non hanno la forza e l’effetto di una legge. I livelli guida sono livelli di indicazione forniti ai produttori di alimenti dall’FDA; questi livelli rappresentano la migliore stima del livello di rischio trascurabile associato con una particolare tossina sulla base dell’esposizione disponibile e delle informazioni tossicologiche. Anche se i livelli guida non sono esecutori, FDA si riserva il diritto di prendere azioni di imposizione quando giustificato sotto date circostanze.

 

L’FDA ha stabilito livelli di azione per le aflatossine e la patulina; livelli guida sono stati stabiliti per le fumonisine e il deossinivalenolo.

Le informazioni su questi livelli sono riportate in allegato (Livelli massimi raccomandati micotossine FDA-food e Livelli massimi raccomandati micotossine FDA-feed) e si possono trovare sul sito http://www.fda.gov.

Normativa a livello mondiale

Numerosi sono i fattori che possono influenzare la creazione di limiti per le micotossine:

-        disponibilità di dati tossicologici

-        disponibilità di dati sulla presenza di micotossine nelle varie commodities

-        conoscenza della distribuzione delle concentrazioni di micotossine all’interno di un lotto

-        disponibilità di metodi analitici

-        legislazione nei paesi con cui esistono contatti commerciali

-        necessità per sufficiente approvvigionamento di cibo

 

Le normative sono fatte prima di tutto sulla base degli effetti tossici noti. La valutazione dei rischi per le micotossine attualmente considerate più significative è stata fatta dal Joint Export Committee on Food Additivies (JEFCA), corpo consultivo scientifico della FAO e del WHO.

 

La valutazione dei dati tossicologici normalmente risulta nella stima di un PTDI (Provisional Tolerable Daily Intake - Ingestione giornaliera tollerabile provvisoria).

 

Per le micotossine cancerogene non si stabilisce un PTDI ma si raccomanda di ridurre la contaminazione con il criterio ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Il livello ALARA è definito come la concentrazione di una sostanza che non può essere eliminata da un alimento senza richiedere lo scarto dell’alimento nel complesso o senza compromettere severamente la disponibilità delle maggiori domande di alimento.

 

Il documento FAO “Worldwide regulations for mycotoxins in food and feed in 2003” (www.fao.org) riporta in allegato i limiti per le singole nazioni e alcune osservazioni sulle micotossine normate, le soglie e il numero di paesi che a livello mondiale le hanno normate. Queste informazioni sono riassunte nelle tabelle in allegato.